Sez. 4, Sentenza n. 9225 del 27/01/2026 Cc. (dep. 10/03/2026) Rv. 289586-02
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - COMPORTAMENTI DURANTE LA CIRCOLAZIONE | Contravvenzione di guida in stato di ebbrezza - Decreto penale di condanna - Sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria - Istanza di parte finalizzata a ottenere la sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada - Sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge - Necessità - Sostituzione della pena - Legittimità - Rilevanza della prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva della pena - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - COMPORTAMENTI DURANTE LA CIRCOLAZIONE
In tema di circolazione stradale, il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto penale di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, in accoglimento di rituale istanza di parte e sussistendone i presupposti, può sostituire, ai sensi dell'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, non ostandovi la prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell'originaria componente detentiva della sanzione, necessariamente disposta all'atto dell'emissione del decreto.
Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 1 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 7, Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. S
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)