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Sez. 4, Sentenza n. 48348 del 14/11/2023 Cc. (dep. 05/12/2023) Rv. 285570 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità - Art. 186, comma 9-bis, cod. strada - Provvedimento di rigetto dell'istanza non seguita dall'emissione di decreto di giudizio immediato ex art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285570-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE

E' abnorme, determinando una stasi del procedimento alla luce della disciplina introdotta dall'art. 28 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'emissione del decreto penale di condanna, rigetti l'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza emettere decreto di giudizio immediato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nuova disciplina prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2022, introduttiva del disposto di cui all'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., detta una regola generale di procedura, valida per tutte le ipotesi

in cui l'interessato formuli istanza di applicazione di tale sanzione sostitutiva a seguito dell'emissione del decreto penale).

Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST., Cod. Strada art. 187 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 28, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 com. 1 PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)