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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32003 del 05/11/2021 (Rv. 662959 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Competenza territoriale inderogabile - Accoglimento dell'eccezione e condanna alle spese - Impugnazione - Regolamento di competenza - Necessità - Omessa pronuncia sulle spese - Mezzo d'impugnazione - Appello - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662959-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In tema di competenza territoriale, se la parte intende impugnare la decisione con cui il giudice ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e regolato conseguentemente le spese, la stessa deve esperire il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., a pena d'inammissibilità del gravame (salva la possibilità di conversione del ricorso per cassazione); se, invece, il giudice che ha declinato la competenza ha omesso di pronunciarsi sulle spese, la decisione è soggetta ad impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, non essendo svolta alcuna contestazione in ordine alla statuizione sulla competenza.

Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)