Sez. 3, Ordinanza n. 2424 del 25/01/2024 (Rv. 670062-01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pronuncia limitata alla statuizione sulla competenza e sulle spese - Impugnazione nei modi ordinari del capo concernente le spese fondata sull'illegittimità della statuizione sulla competenza - Ammissibilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Non é impugnabile nei modi ordinari, ai fini della esclusiva riforma del capo sulle spese, un provvedimento giurisdizionale che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite, se il motivo di censura si basi sulla illegittimità della statuizione sulla competenza e non sul mancato rispetto della disciplina sulle spese processuali.
Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)