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Sez. 3, Sentenza n. 6634 del 25/05/1973 Ud. (dep. 05/10/1973) Rv. 125116 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE OD ESPORTAZIONE TEMPORANEA - NOZIONE DI MEZZI FRAUDOLENTI - CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI - NOZIONI DIFFERENZIALI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125116-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE OD ESPORTAZIONE TEMPORANEA - NOZIONE DI MEZZI FRAUDOLENTI - CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI - NOZIONI DIFFERENZIALI - FATTISPECIE.*

Ai fini della configurabilita del delitto di contrabbando previsto dall'art 106 della legge doganale si intendono per mezzi fraudolenti quei comportamenti che mascherino l'effettiva attivita dell'agente e che siano qualificati, quanto al dolo, dall'intenzione specifica di sottrarsi al pagamento dell'imposta, con la conseguenza che non ricorre la suddetta ipotesi delittuosa ma quella dell'art 102 della legge doganale, quando il mutamento di destinazione o di uso della merce importata in franchigia sia sopravvenuto, anche nell'intenzione dell'agente, dopo la regolare importazione e non risultino Atti di frode. In particolare, integra il reato di contrabbando ai sensi dell'art 10 2 della legge doganale l'uso continuo ed esclusivo da parte di persona diversa dal titolare della franchigia, di un'autovettura estera importata temporaneamente in esenzione doganale.*

Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 102, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)