Sez. 1, Sentenza n. 21389 del 17/10/2011 (Rv. 619849 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Termine triennale per l'inizio dei lavori ex art. 1 legge n. 1 del 1978 - Raccordo con i termini di cui all'art. 13 legge n. 2359 del 1865 - Necessità - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In materia di espropriazione per pubblica utilità, con l'indicazione dei termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, non va confuso il termine introdotto dall'art. 1, terzo comma, della legge n. 1 del 1978, del tutto autonomo rispetto ai precedenti, che prevede un limite massimo (triennale) entro il quale devono essere iniziati i lavori (a pena di cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dell'opera); tale termine ha natura acceleratoria dell'esecuzione delle opere pubbliche e va raccordato con quelli di cui all'art. 13, nel senso che solo ove detti termini siano regolarmente apposti e la dichiarazione di p.u. risulti esistente, si pone il problema (logicamente successivo) di stabilire se la stessa abbia conservato o no efficacia per l'osservanza (anche) di quest'ultimo termine perentorio richiesto dalla legge per l'inizio dell'opera.
Riferimenti normativi: Legge 20/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)