diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 3569 del 14/02/2011 (Rv. 616117 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Dichiarazione di pubblica utilità - Mancanza dei termini per il compimento delle espropriazioni e dei lavori - Conseguenze - Nullità ed inefficacia del provvedimento - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616117-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In materia urbanistica ed edilizia, il provvedimento amministrativo contenente la dichiarazione di pubblica utilità priva dei termini per il compimento delle espropriazioni e dell'opera, di cui all'art. 13 della legge n. 1865 n. 2359, rispondente alla necessità di rilievo costituzionale (art. 42, terzo comma, Cost.) di limitare il potere discrezionale della P.A. non esercitabile senza limiti temporali, è radicalmente nullo ed inefficace. Ne consegue che ogni atto di occupazione delle aree oggetto di una siffatta dichiarazione costituisce comportamento materiale in nessun modo ricollegabile ad un esercizio anche abusivo dei poteri della P.A., sicchè spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato (nella specie, proprietario di un terreno interessato da progetto di opera pubblica, la cui approvazione comporta tacita dichiarazione di pubblica utilità, mancante dei predetti termini).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 21/07/2005 num. 205 art. 7, Costituzione art. 42 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)