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Sez. 1, Sentenza n. 14461 del 29/07/2004 (Rv. 577227 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Termine massimo triennale per l'inizio dei lavori stabilito dall'art. 1, terzo comma, legge n. 1 del 1978 - Raccordo con i termini di cui all'art. 13 legge n. 2359 del 1865 - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577227-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di occupazione temporanea e d'urgenza, il disposto dell'art. 1, terzo comma, legge 3 gennaio 1978, n. 1 prevede solo un limite massimo (triennale) entro il quale devono essere iniziati i lavori (a pena di cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dell'opera), ma non esclude che, ai sensi dell'art. 13 legge 20 giugno 1865, n. 2359, con il quale deve essere raccordato, l'amministrazione possa prevedere termini più brevi per l'inizio ed il completamento dei lavori stessi, che deve essere in ogni caso rispettato, pena la perdita di validità della dichiarazione di pubblica utilità e del successivo decreto di espropriazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)