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Sez. U, Sentenza n. 377 del 30/06/1999 (Rv. 528122 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Diritto all'indennizzo ex art. 46 legge n. 2356 del 1865 - A favore dell'espropriato - Insussistenza - A favore del proprietario del fondo contiguo - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528122-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

L'indennizzo previsto dall'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 spetta al proprietario del fondo contiguo a quello interessato dall'espropriazione e dall'opera pubblica e non all'espropriato (nella specie il giudice di merito aveva respinto la domanda dell'espropriato di indennizzo per la ridotta edificabilità di una delle particelle del proprio fondo a seguito dell'attraversamento coattivo con acquedotto di altre particelle del medesimo fondo ritenendo che anche tale pregiudizio trovasse ristoro nell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2356 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)