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Sez. 1, Sentenza n. 4561 del 16/05/1996 (Rv. 497646 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Diritto all'indennizzo ex art. 46 della legge n. 2356 del 1865 - Natura e contenuto - Differenza dal risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. - Danni conseguenti a lesione del diritto di proprietà - Indennizzabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497646-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

Il fondamento del diritto all'indennizzo, previsto dall'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, poggia sul principio pubblicistico di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo, senza che quest'ultimo sia indennizzato; esso, presupponendo un atto legittimo della P.A. (che, attraverso la realizzazione dell'opera pubblica, persegue i fini della collettività), si distingue dal diritto al risarcimento del danno ex art. 2043, cod. civ., il quale ultimo presuppone, invece, il fatto doloso o colposo della stessa P.A. Ne consegue che, in ipotesi di realizzazione di opera pubblica in contiguità con quella privata, la posizione soggettiva cui deve aversi riguardo per individuare il diritto all'indennizzo ai sensi del citato art. 46 è quella che deriva dal rapporto tra il proprietario ed il bene contiguo all'opera pubblica realizzata; rapporto che, se è di proprietà, si realizza nell'esercizio di una serie di facoltà, tra le quali è essenziale quella di utilizzare l'oggetto del diritto reale secondo le modalità intrinseche della sua particolare natura, configurazione e posizione logistica (nella specie, il proprietario di immobili siti lungo la riva del mare chiedeva la corresponsione dell'indennizzo in oggetto alla società concessionaria costruttrice di un porto turistico, in conseguenza della realizzazione del quale detti immobili avevano perso gli accessi al mare, subendo così una rilevante perdita di valore. Il giudice di merito negava il richiesto indennizzo, sostenendo che le opere portuali non avevano prodotto una compressione del diritto di proprietà. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata, affermando che gli accessi al mare vanno ricompresi nelle modalità di godimento della proprietà derivanti dalla sua ubicazione).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2356 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)