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Sez. 5, Sentenza n. 10605 del 09/05/2007 (Rv. 597348 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE | Accertamento con adesione - Riduzione delle perdite - Conseguente infedeltà della dichiarazione relativa ad un anno successivo - Effetti - Sanzione ex art. 46 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Fondamento - Causa della riduzione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597348-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, nel caso in cui l'infedeltà della dichiarazione dei redditi dipenda dalla riduzione delle perdite pregresse, conseguente alla sopravvenuta adesione del contribuente ad un accertamento relativo all'anno precedente, correttamente l'Ufficio applica la sanzione prevista dall'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ancorché sia nel frattempo entrato in vigore il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471: poiché, infatti, il detto art. 46 e l'art. 1 del d.lgs. n. 471 cit. prevedono sanzioni di eguale misura per l'infedeltà della dichiarazione, trova applicazione il principio sancito dall'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, senza che assuma alcun rilievo l'accertamento con adesione, riguardante un anno diverso da quello in cui ha avuto luogo l'illegittima utilizzazione della perdita riportata.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)