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Sez. 5, Sentenza n. 24318 del 18/11/2009 (Rv. 610370 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Imposte dirette - Omissione, incompletezza o infedeltà della dichiarazione - Mancata impugnazione dell'avviso di accertamento - Sanzioni pecuniarie irrogate con la cartella di pagamento - Abrogazione dell'art. 46 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Principio del "favor rei" - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610370-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'intervenuta abrogazione dell'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ad opera dell'art. 16, comma primo, lett. b), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 non esclude l'obbligo di corrispondere le sanzioni pecuniarie irrogate con la cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento non impugnato, avuto riguardo alla definitività del titolo ed all'inapplicabilità del principio del "favor rei" stabilito dall'art. 3, comma secondo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non configurandosi la predetta abrogazione come "abolitio criminis", stante l'identità della fattispecie e della tipologia delle sanzioni contemplate dall'art. dall'art. 1, comma secondo, del d.lgs. n. 471 cit.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)