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Sez. 5, Sentenza n. 450 del 17/01/2002 (Rv. 551604 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Successione di norme - Principi di legalità e del "favor rei" - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551604-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative di illeciti tributari, ove la legge in vigore al momento dell'infrazione e quella successiva prevedano sanzioni di diversa entità, si applica la legge più favorevole al contribuente, in conformità ai principi di legalità e del "favor rei" fissati dall'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e ribaditi dall'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203 e dall'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99. (Nella specie, la S.C., in presenza di ripetute omissioni dei versamenti periodici IVA consumate negli anni 1986-1993, oggetto di un giudizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 472 del 1997 - e dunque sottoposte, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del citato decreto legislativo, alla disciplina del concorso prevista dall'art. 12 dello stesso decreto -, ha ritenuto applicabile il primo comma di quest'ultimo articolo nella sua originaria formulazione, che prevede il cumulo giuridico delle sanzioni in tutti i casi di concorso materiale omogeneo di illeciti, e non nel testo modificato dall'art. 2, primo comma, lett. e), del decreto legislativo n. 203 del 1998, perché meno favorevole in quanto prevede il cumulo giuridico delle sanzioni per il solo concorso di violazioni formali, ed ha escluso, altresì, per la stessa ragione, l'applicazione del quinto comma del medesimo art. 12 come modificato prima dal citato art. 2, primo comma, lett. e), del decreto legislativo n. 203 del 1998 e, successivamente, dall'art. 2, primo comma, lett. a), n. 2, del decreto legislativo n. 99 del 2000, i quali introducono un maggiore aumento della sanzione base per le violazioni riguardanti periodi di imposta diversi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25 com. 2, Decreto Legisl. 05/06/1998 num. 203 art. 2 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 05/06/1998 num. 203 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2000 num. 99 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 30/03/2000 num. 99 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)