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Sez. 1, Sentenza n. 28504 del 22/12/2011 (Rv. 621000 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Alla carica di consigliere comunale - Avere parte a servizi nell'interesse del comune ex art. 63, comma primo, n. 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Nozione di conflitto d'interessi - Interpretazione estensiva - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621000-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

La causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, prevista dall'art. 63, comma primo, numero 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per colui che, come titolare, "ha parte", anche indirettamente, in servizi esercitati nell'interesse del comune, pur trattandosi di limitazione ad un diritto fondamentale e dunque restando assoggettata al divieto di interpretazione analogica, può essere interpretata in senso estensivo, fino a ricomprendere anche soggetti, non menzionati dal legislatore, ma assimilabili a quelli nominati dalla citata disposizione, in ragione della loro posizione personale verso l'ente e del potenziale conflitto d'interessi; possono rilevare, a tal fine, anche forme eterogenee di attività perseguite dall'amministrazione comunale, pur quando non implicano l'esercizio di potestà autoritative. (La S.C. ha affermato detto principio con riguardo al professionista autore del progetto di variante generale al programma di fabbricazione mediante una prestazione, oggetto di convenzione con il comune, con carattere di continuità, permanenza e stabilità, durata circa sette anni, seguita dalla elezione del medesimo alla carica di consigliere comunale e non ancora esaurita).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)