Sez. L, Sentenza n. 3754 del 29/03/1995 (Rv. 491528 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO | Compimento del sessantacinquesimo anno di età o possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia - Sopravvenienza nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza dichiarativa di una sua idonea giustificazione - Ordine di reintegrazione ex art. 18 statuto lavoratori - Ammissibilità - Estinzione del rapporto per effetto di altro recesso - Liceità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO
Il compimento del sessantacinquesimo anno di età, o il possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non determinano l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, ma solo la cessazione del relativo regime di stabilità. Conseguentemente, nel caso in cui tali condizioni si perfezionino nel periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella della sentenza con cui venga accertata l'insussistenza di una sua idonea giustificazione, non è preclusa l'emanazione del provvedimento di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ex art. 18 legge n. 300 del 1970 (che ha il valore di un accertamento che il rapporto è continuato inalterato e che sono operative le rispettive obbligazioni delle parti), mentre il rapporto di lavoro è suscettibile di essere estinto solo per effetto di valido (diverso) negozio di recesso.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)