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Sez. L - , Ordinanza n. 13181 del 25/05/2018 (Rv. 648984 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Compimento del sessantacinquesimo anno di età o possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia - Sopravvenienza nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza dichiarativa di una sua idonea giustificazione - Ordine di reintegrazione ex art. 18 st. lav. - Ammissibilità - Estinzione del rapporto per effetto di altro recesso - Liceità.
Stato
decisa il 2018-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648984-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Il compimento dell'età pensionabile, come il possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non determinano l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, ma solo la cessazione del relativo regime di stabilità; conseguentemente, nel caso in cui tali condizioni si perfezionino nel periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella della sentenza con cui venga accertata l'insussistenza di una sua idonea giustificazione, non è preclusa l'emanazione del provvedimento di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ex art. 18 l. n. 300 del 1970, mentre il rapporto di lavoro è suscettibile di essere estinto solo per effetto di valido (diverso) negozio di recesso.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)