Sez. 1, Sentenza n. 5023 del 28/02/2013 (Rv. 625451 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Danno alla privacy - Condotta lesiva posta in essere dalla polizia municipale in sede di accertamento, contestazione o notificazione delle infrazioni del codice della strada - Domanda di risarcimento - Legittimazione passiva del Comune - Sussistenza - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
In materia di risarcimento di danno alla privacy, qualora la relativa lesione derivi dal comportamento posto in essere dalla polizia municipale nello svolgimento delle proprie attività di accertamento, contestazione o notificazione delle infrazioni del codice della strada, sussiste la legittimazione passiva del Comune rispetto alla domanda di risarcimento dei danni, atteso che l'art. 11, terzo comma, cod. strada - che demanda al Ministero dell'interno i servizi di polizia stradale, con la sola salvezza delle attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati - attiene alla direzione e predisposizione di tali servizi, nonché al loro coordinamento, ma non alla delimitazione delle competenze della polizia municipale, la quale è regolata dagli artt. 3, 4, primo comma, n. 3, e 5 della legge 3 luglio 1986, n. 6, con riferimento all'intero territorio dell'ente di appartenenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Legge 03/07/1986 num. 65 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 11, Costituzione art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)