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Sez. 1, Sentenza n. 3019 del 01/03/2002 (Rv. 552712 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Violazioni di norme in materia di circolazione stradale - Potere di accertamento della Polizia municipale - Limitazione al centro abitato - Esclusione - estensione all'intero ambito territoriale comunale.
Stato
decisa il 2002-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552712-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO

Rientra nei compiti della polizia municipale l'accertamento delle infrazioni al codice della strada consumate nel territorio comunale, anche se fuori del centro abitato, atteso che l'art. 11, terzo comma, cod. str. - che demanda al Ministero dell'interno i servizi di polizia stradale, con la sola salvezza delle attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati - attiene alla direzione e predisposizione di tali servizi, nonché al loro coordinamento, ma non alla delimitazione delle competenze della polizia municipale, che è regolata dagli artt. 3, 4, primo comma, n. 3, e 5 della legge 3 luglio 1986, n. 65 con riferimento all'intero territorio dell'ente di appartenenza.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 11, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 11, Cod. Strada art. 12, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 03/07/1986 num. 65 art. 3, Legge 03/07/1986 num. 65 art. 4 com. 1 n. 3, Legge 03/07/1986 num. 65 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)