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Sez. U, Sentenza n. 411 del 18/01/1980 (Rv. 403788 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - ASSEGNO FORFETTARIO PER LAVORO STRAORDINARIO - NATURA RETRIBUTIVA - CONDIZIONI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - COMPUTABILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403788-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - ASSEGNO FORFETTARIO PER LAVORO STRAORDINARIO - NATURA RETRIBUTIVA - CONDIZIONI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - COMPUTABILITA.*

L'assegno forfettario per lavoro straordinario che risulti corrisposto da un ente pubblico ai dipendenti muniti di una determinata qualifica, in applicazione dei contratti collettivi e del proprio regolamento organico ed in via continuativa ed obbligatoria per prestazioni rese oltre il normale orario di lavoro, configura parte integrante del trattamento retributivo corrispondente a quella qualifica, e, pertanto, ancorche la qualifica stessa sia stata raggiunta in forza dei cosiddetti benefici combattentistici previsti dalla legge 24 maggio 1970 n 336 e dalla legge 9 ottobre 1971 n 824, va computato al fine della liquidazione della indennita di anzianita, alla stregua dei criteri fissati dall'art 2121 cod civ, e non derogati dalle predette leggi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 559, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)