diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 258 del 01/02/1974 (Rv. 367885 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ALLA MOGLIE - CONDIZIONI - MANCANZA DI MEZZI ECONOMICI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367885-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ALLA MOGLIE - CONDIZIONI - MANCANZA DI MEZZI ECONOMICI - NECESSITA.*

In seguito alla dichiarazione di illegittimita costituzionale dello art 145, primo comma cod civ (sent 13 luglio 1970 n 133 della Corte costituzionale), nel caso di separazione personale dei coniugi, il marito e tenuto a provvedere al mantenimento della moglie soltanto se questa non disponga di mezzi sufficienti per vivere. (Conf 3515'72, mass n 361451; 3446'71, mass n 355046).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)