Sez. 1, Sentenza n. 3446 del 26/11/1971 (Rv. 355046 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - DETERMINAZIONE - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE INCOLPEVOLE - RILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - DETERMINAZIONE - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE INCOLPEVOLE - RILEVANZA.*
A seguito della sentenza 13 luglio 1970, n 133 - la quale ha disposto costituzionalmente illegittimo, perche contrastante con l'art 29 della Costituzione, l'art 145 comma 1 cod civ, nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in proporzione delle sue sostanze, tutto cio che e necessario ai bisogni della vita, il giudice nel determinare la misura dell'assegno alimentare a favore della moglie incolpevole, deve tener conto anche delle condizioni economiche della stessa. (Conf 978'71, mass n 350927; V 1577'71, mass n 351976).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Costituzione art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)