Sez. 5, Sentenza n. 27437 del 19/11/2008 (Rv. 605436 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Litisconsorzio processuale - Nozione - Integrazione del contraddittorio - - Finalità - Fattispecie in tema di agevolazioni IVA sull'acquisto di terreni per la costruzione della "prima casa".
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, il litisconsorzio processuale - che determina una inscindibilità delle cause anche in ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale -, ricorre allorchè la presenza di più parti nel giudizio di primo grado deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale che, con riferimento ad un'impugnazione di avvisi di rettifica in materia di IVA, emessi in relazione ad atti di compravendita di terreni edificatori per i quali ci si era avvalsi indebitamente dell'aliquota ridotta per la costruzione della "prima "casa", aveva proceduto senza la presenza degli acquirenti dei terreni medesimi, che avevano partecipato al giudizio di primo grado a seguito di integrazione del contraddittorio disposta dal giudice).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Decreto Legge 31/10/1980 num. 693 art. 8, Legge 11/12/1980 num. 891 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)