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Sez. 3, Sentenza n. 8854 del 13/04/2007 (Rv. 596085 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE | Litisconsorzio processuale - Natura - Funzione - Assoggettamento alla disciplina delle cause inscindibili nei giudizi di gravame - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596085-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE

Quando più soggetti vengano chiamati congiuntamente in giudizio da altri soggetti o "iussu iudicis", e vi partecipino poi attivamente costituendosi o lo subiscano rimanendo contumaci, si determina, in ogni caso, una situazione di litisconsorzio processuale che, pur ove non sia configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo, tuttavia, alla formazione di un rapporto che, ai fini dei giudizi di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili, con la conseguenza che, anche in tal caso, si impone, nei successivi gradi o fasi del giudizio, la presenza di tutti i soggetti già presenti in quelli pregressi ove non esplicitamente estromessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)