Sez. 2, Sentenza n. 21832 del 17/10/2007 (Rv. 600192 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Litisconsorzio processuale - Nozione - Finalità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
In tema di impugnazioni, il litisconsorzio processuale - che determina una inscindibilità delle cause anche in ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale -, ricorre allorchè la presenza di più parti nel giudizio di primo grado deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto corretta applicazione dell'art. 332 cod. proc. civ. in controversia concernente un'impugnazione di delibera condominiale, nel corso della quale l'attrice, oltre ad aver convenuto in giudizio il condominio, aveva proposto, per poi successivamente rinunciarvi, domanda di garanzia contro la parte creditrice dell'immobile, la cui veste di condomino era, a tal fine, ininfluente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)