Sez. 1, Sentenza n. 1129 del 24/04/1989 Cc. (dep. 24/05/1989) Rv. 181396 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AMMISSIONE AL REGIME DI SEMILIBERTÀ - FONTE DEL GIUDIZIO - GRAVITÀ DEL REATO E PERSONALITÀ DEL SUO AUTORE - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI PROGRESSI COMPIUTI NEL CORSO DEL TRATTAMENTO RIEDUCATIVO - NECESSITÀ.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AMMISSIONE AL REGIME DI SEMILIBERTÀ - FONTE DEL GIUDIZIO - GRAVITÀ DEL REATO E PERSONALITÀ DEL SUO AUTORE - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI PROGRESSI COMPIUTI NEL CORSO DEL TRATTAMENTO RIEDUCATIVO - NECESSITÀ.*
In Sede di giudizio per l'ammissione al regime di semilibertà - così come per l'applicazione di ogni altra misura alternativa alla detenzione - deve aversi esclusivo riguardo ai progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento rieducativo al momento della decisione, mentre non sono determinanti né la gravità del reato per cui vi è stata condanna, né la personalità del suo autore, dato che la relativa valutazione rimane assorbita in quella più ampia concernente le risultanze dell'osservazione scientifica. (Conf mass n 177214).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)