Sez. 1, Sentenza n. 649 del 12/03/1990 Cc. (dep. 28/03/1990) Rv. 183836 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI SEMILIBERTÀ - AMMISSIONE - PRESUPPOSTI: OSSERVANZA DELLA PERSONALITÀ DEL CONDANNATO - GRAVITÀ DEI REATI E PERICOLOSITÀ SOCIALE - RILEVANZA - LIMITI.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI SEMILIBERTÀ - AMMISSIONE - PRESUPPOSTI: OSSERVANZA DELLA PERSONALITÀ DEL CONDANNATO - GRAVITÀ DEI REATI E PERICOLOSITÀ SOCIALE - RILEVANZA - LIMITI.*
Il parametro di riferimento per valutare la riconoscibilità del beneficio della semilibertà è quello del risultato della osservazione della personalità in relazione ai progressi compiuti e alla sussistenza di concrete condizioni di graduale reinserimento sociale del condannato, a nulla rilevando né la gravità del reato o dei reati commessi né la pericolosità sociale accertata dal giudice della cognizione o della prevenzione, se non in quanto questi elementi confluiscano nel quadro complessivo dato dalla osservazione scientifica della personalità e nella valutazione dell'evoluzione della personalità e dei progressi compiuti in risposta al trattamento. (Conf mass n 181396; (Conf mass n 177214).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)