Sez. 7, Ordinanza n. 27573 del 08/04/2013 Cc. (dep. 21/06/2013) Rv. 255496 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Inammissibilità dichiarata per una delle cause indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. - Condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria - Possibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per una delle cause previste dall'art. 591 cod. proc. pen. comporta la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)