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Sez. 5, Sentenza n. 30253 del 15/07/2025 Cc. (dep. 04/09/2025) Rv. 288594-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO | Ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse - Causa non imputabile al ricorrente - Condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa per le ammende - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288594-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)