Sez. 2, Sentenza n. 36035 del 09/10/2025 Cc. (dep. 05/11/2025) Rv. 288825-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO | Ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo - Dovuta a causa non imputabile al ricorrente - Condanna al pagamento delle spese processuali - Sussistenza - Condanna al versamento in favore della cassa per le ammende - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO
In tema di giudizio di cassazione, il ricorrente deve essere condannato al solo pagamento delle spese processuali e non anche al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, nel caso in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo, dovuta a causa allo stesso non imputabile.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)