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Sez. 6, Sentenza n. 476 del 07/02/1995 Cc. (dep. 22/02/1995) Rv. 200805 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Decisione - Appello - Procedimento | Acquisizione di nuovi elementi probatori - Fatto notorio - Ammissibilità - Indicazione puntuale nella motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 1995-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200805-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Decisione - Appello - Procedimento

Il giudice dell'appello avverso ordinanze "de libertate" ha il potere di decidere, nell'ambito dei motivi, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata poiché anche a tale procedimento si applica l'art. 603 secondo e terzo comma cod. proc. pen.. I nuovi elementi devono essere ritualmente acquisiti e, quando si tratti di fatti notori, cioè di fatti la cui conoscenza fa parte della cultura normale della generalità, possono essere presi in considerazione, ma in tal caso debbono essere compiutamente indicati nella decisione per consentire il controllo sia in riferimento alla effettiva sussistenza dei requisiti della notorietà del fatto che in riferimento alla rilevanza nel caso concreto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)