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Sez. 3, Sentenza n. 7674 del 17/01/2002 Cc. (dep. 27/02/2002) Rv. 221152 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO | Acquisizione e valutazione di elementi probatori raccolti successivamente al provvedimento impugnato - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221152-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di appello avverso le ordinanze "de libertate" sono ammissibili, purché compatibili con la sua natura incidentale ed attuate assicurando il contraddittorio, l'acquisizione e la conseguente valutazione di elementi probatori raccolti successivamente all'adozione del provvedimento impugnato, data la rilevanza del principio generale di necessaria e permanente attualità delle condizioni legittimanti il trattamento cautelare (art. 209, commi 1 e 3, cod. proc. pen.), ed operando in via analogica la disciplina delineata ai commi 2 e 3 dell'art. 603 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)