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Sez. 3 - , Ordinanza n. 20977 del 23/08/2018 (Rv. 650442 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | Giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (c.d. divisione endoesecutiva) - Dichiarazione di estinzione per inattività delle parti - Mezzo di impugnazione - Appello.
Stato
decisa il 2018-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650442-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE

In tema di esecuzione forzata immobiliare su bene indiviso, il provvedimento con il quale il giudice, per inattività delle parti, dichiara l'estinzione del giudizio di divisione del bene pignorato, instaurato ex artt. 600 e 601 c.p.c., anche se emesso in forma di ordinanza, ha natura di sentenza, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, con la conseguenza che esso è impugnabile con appello e non mediante reclamo dinnanzi al collegio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 600, Cod. Proc. Civ. art. 601

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)