diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 22917 del 11/11/2010 (Rv. 615629 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | Giudice unico - Provvedimento di estinzione - Natura di sentenza - Rimedi impugnatori ordinari - Rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354, secondo comma, cod. proc. civ. - Sentenza del giudice unico che dichiara l'estinzione dopo la precisazione delle conclusioni - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615629-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE

In tema di estinzione del processo quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ne consegue che la parte è ammessa a formulare al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, cod. proc. civ. ravvivandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ. Diversamente deve ritenersi quando l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ.: in tal caso, il giudice di appello ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 354 secondo comma, cod. proc. civ. ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)