Sez. 1, Sentenza n. 5439 del 18/05/1995 (Rv. 492316 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - IN GENERE | Art. 20 preleggi - Legge straniera - Applicazione - Rinvio da questa operato ad altra legge - Irrilevanza - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - IN GENERE
A norma dell'art. 20 delle preleggi, qualora il giudice italiano, in forza delle norme di diritto internazionale privato previste dagli artt. 16 e 21 delle preleggi medesime, deve applicare una legge straniera, non può tener conto del rinvio da questa operato ad altra legge, né la forma del cosiddetto "rinvio indietro", consistente, cioè, nel richiamo della legge italiana, né nella forma del cosiddetto "rinvio oltre", rappresentato dal richiamo di un terzo ordinamento (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad una domanda di legittimazione di figlio naturale, ha ritenuto applicabile sia la legge nazionale del legittimante italiano, sia quella del legittimando, nell'ipotesi, tedesco, disattendendo la tesi del primo, secondo cui, nell'applicare il diritto tedesco, avrebbe dovuto tenersi conto che le regole di diritto internazionale privato da esso previste richiamano la legge dello Stato del genitore richiedente).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)