Sez. 3, Sentenza n. 3445 del 26/05/1980 (Rv. 407284 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - ESAME DI OGNI ELEMENTO ACQUISITO AL PROCESSO, IDONEO A RICOSTRUIRE LA NORMA STRANIERA - OBBLIGO DEL GIUDICE - FATTISPECIE.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - ESAME DI OGNI ELEMENTO ACQUISITO AL PROCESSO, IDONEO A RICOSTRUIRE LA NORMA STRANIERA - OBBLIGO DEL GIUDICE - FATTISPECIE.*
La legge straniera da applicarsi in base alle norme di rinvio contenute nelle Disposizioni preliminari al codice civile, non puo, nella logica del processo e nella struttura del sillogismo giurisdizionale, equipararsi ad uno dei fatti della controversia, ma, per quanto estranea alla cosiddetta scienza ufficiale del giudice italiano, va pur sempre riguardata come un complesso di precetti alla stregua dei quali la controversia deve essere risolta ed al cui accertamento puo provvedersi attraverso la collaborazione delle parti con il giudice, al quale e consentito ovviare con la sua scienza e la sua ricerca diretta al difetto di prova, traendo la conoscenza della legge straniera da ogni elemento acquisito al processo, secondo il suo prudente apprezzamento. Pertanto, il giudice del merito non puo dichiarare inapplicabile il diritto straniero senza un completo esame di ogni elemento acquisito al processo, virtualmente idoneo a dare al giudice la possibilita di ricostruire i termini e la portata della norma stessa. (nella specie, la suprema Corte ha ravvisato l'esistenza degli elementi che consentivano di accertare il contenuto della norma straniera nella sentenza del giudice straniero che l'aveva applicata e che era stata prodotta in giudizio). (V 4767/79, mass n 401358; (V 903/78, mass nn 390241 e 390242; (V 2392/78, mass n 391793).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Preleggi art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)