Sez. 3, Sentenza n. 6239 del 24/11/1980 (Rv. 409970 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - TRASFERIMENTO AL DI FUORI DELLE IPOTESI PREVISTE DAL REGIME VINCOLISTICO - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI SOCIETA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - TRASFERIMENTO AL DI FUORI DELLE IPOTESI PREVISTE DAL REGIME VINCOLISTICO - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI SOCIETA.*
Il diritto alla proroga legale di una locazione di immobile urbano e insuscettibile di trasferimento dal suo titolare ad altre persone fisiche o giuridiche al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nel sistema vincolistico, poiche, altrimenti, il riconoscimento del relativo beneficio in favore di un soggetto diverso dal locatario verrebbe ad essere privo di un titolo giustificativo. Pertanto, nel caso di cessazione di una societa in nome collettivo irregolare, conduttrice di immobile adibito ad uso non abitativo in forza di contratto sottoposto a proroga legale, il diritto alla proroga non compete alla societa per azioni la quale continui la medesima attivita in detto immobile, ma non rappresenti una mera trasformazione della prima societa, cosi da identificarsi soggettivamente con la medesima, salvo che ricorra la situazione, prevista dall'art 5 della legge 27 gennaio 1963, n 19, della sublocazione dell'immobile o della cessione del contratto di locazione da parte dell'originario conduttore, con la contestuale cessione o locazione dell'azienda. (V 3441/80, mass n 407279; (V 3447/79, mass n 399866).*
Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)