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Sez. 1, Sentenza n. 3064 del 08/02/2013 (Rv. 625107 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Ritardo nei pagamenti - Interessi dovuti all'appaltatore - Patti contrari - Nullità - Disciplina ex art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 - Rinuncia in sede di transazione - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625107-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, il principio della irrinunciabilità degli interessi sancito dall'articolo 4, ultimo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, vale solo per il momento della contrattazione, fase nella quale si rende necessario tutelare la parte più debole da possibili abusi dell'Amministrazione ed assicurare la tempestività della realizzazione dell'opera, mentre, in sede di transazione non può ritenersi sottratta alla libera determinazione dei contraenti la rinunciabilità di un diritto già maturato, dal momento che ormai non esiste più la necessità di garantire la tempestività della realizzazione dell'opera pubblica, onde, anche in considerazione dell'utilità per entrambe le parti di un atto transattivo, le stesse ben possono rinunciare ad un siffatto diritto, incidendo su situazioni giuridiche patrimoniali già sorte e disponibili.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4, Cod. Civ. art. 1966

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)