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Sez. 1, Sentenza n. 5433 del 29/02/2008 (Rv. 602301 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Ritardo nei pagamenti - Interessi dovuti all'appaltatore - Patti contrari - Nullità - Disciplina ex art. 4 della legge n. 741 del 1981 - Rinuncia in sede di transazione - Ammissibilità - Nullità ex art. 1966 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602301-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, il principio della irrinunciabilità degli interessi sancito dall'art. 4, ultimo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (abrogato dall'art. 231 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ma applicabile "ratione temporis"), vale solo per il momento della contrattazione, fase nella quale si rende necessario sottrarre la parte più debole a possibili abusi dell'Amministrazione ed assicurare la tempestività della realizzazione dell'opera, mentre in sede di transazione non può ritenersi sottratta alla libera determinazione delle parti la rinunciabilità di un diritto già maturato, dal momento che ormai non esiste più la necessità di garantire la tempestività della realizzazione dell'opera pubblica. Né, in tal caso, sussiste la nullità della transazione di cui all'art. 1966 cod. civ., atteso che il diritto agli interessi da ritardato pagamento nell'appalto pubblico non è un diritto indisponibile in senso tecnico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1966, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 231, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)