Sez. 2, Sentenza n. 22842 del 30/10/2007 (Rv. 600688 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Interessi per ritardato pagamento - Articolo 4 della legge 10 dicembre 1981 n. 741 - Nullità del patto contrario al pagamento degli interessi sugli stati di avanzamento lavori saldati in ritardo - Clausola di deroga pattuita preventivamente - Sussistenza - Rinuncia alla corresponsione degli interessi pattuita successivamente - Esclusione - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di appalti di lavori pubblici, con riferimento all'applicabilità dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981 n. 741, la nullità, sancita da tale articolo, nel caso di patto contrario al pagamento degli interessi sugli stati di avanzamento lavori saldati in ritardo, riguarda esclusivamente le clausole di deroga pattuite preventivamente tra committente ed appaltatore. Infatti, poichè la norma mira ad impedire che la parte contrattualmente più forte - solitamente la P.A. committente - trasformi la deroga in clausola di stile, che verrebbe costantemente inserita nei contratti e necessariamente accettata dall'appaltatore, tale "ratio legis" non potrebbe ritenersi frustrata se, invece, la rinuncia alla corresponsione degli interessi venga pattuita dopo che gli stessi sono maturati, sicchè l'appaltatore è libero di accettare o meno la proposta, avendo a disposizione gli strumenti per esigere anche coattivamente il suo credito.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)