diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2888 del 14/01/1987 Ud. (dep. 09/03/1987) Rv. 175286 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - DECLARATORIA PRONUNCIATA CON LA SENTENZA - NATURA DI ORDINANZA CAMERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175286-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - DECLARATORIA PRONUNCIATA CON LA SENTENZA - NATURA DI ORDINANZA CAMERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*

La inammissibilità dell'impugnazione può essere dichiarata dal giudice ad quem in qualsiasi momento del procedimento - anche dopo che l'imputato sia stato citato per il giudizio di appello - sia prima dell'apertura del dibattimento, che con la sentenza. La eventuale nullità del procedimento non comporta quella della predetta declaratoria. In tal caso infatti la sentenza ha valore di ordinanza in camera di consiglio. Quest'ultima deve essere poi notificata all'imputato, il quale può impugnarla con ricorso per Cassazione. (Conf mass n 172013; (Conf mass n 172693; (Conf mass n 157997; (Conf mass n 150566, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)