Sez. 3, Sentenza n. 1781 del 15/01/1986 Ud. (dep. 03/03/1986) Rv. 172013 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - VALORE SOSTANZIALE DI SENTENZA - LIMITE ALLA RICORRIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - VALORE SOSTANZIALE DI SENTENZA - LIMITE ALLA RICORRIBILITÀ.*
La pronuncia con la quale il giudice ad quem dichiara con sentenza l'inammissibilità dell'appello per non essere stati presentati i motivi a sostegno del gravame, assume solo formalmente valore di sentenza, essendo dal punto di vista sostanziale una ordinanza. Contro essa il ricorso è ammissibile soltanto per motivi concernenti il contenuto dell'ordinanza medesima; non è, invece, consentito denunciare i vizi nei quali sia eventualmente incorsa la sentenza la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile. (V mass n 157997; (Conf mass n 157997).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)