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Sez. 3, Sentenza n. 1781 del 15/01/1986 Ud. (dep. 03/03/1986) Rv. 172013 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - VALORE SOSTANZIALE DI SENTENZA - LIMITE ALLA RICORRIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172013-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - VALORE SOSTANZIALE DI SENTENZA - LIMITE ALLA RICORRIBILITÀ.*

La pronuncia con la quale il giudice ad quem dichiara con sentenza l'inammissibilità dell'appello per non essere stati presentati i motivi a sostegno del gravame, assume solo formalmente valore di sentenza, essendo dal punto di vista sostanziale una ordinanza. Contro essa il ricorso è ammissibile soltanto per motivi concernenti il contenuto dell'ordinanza medesima; non è, invece, consentito denunciare i vizi nei quali sia eventualmente incorsa la sentenza la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile. (V mass n 157997; (Conf mass n 157997).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)