Sez. U, Sentenza n. 3837 del 05/09/1989 (Rv. 463705 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO DELLO STRANIERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO DELLO STRANIERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
La controversia, promossa dal creditore nei confronti del debitore, cittadino italiano, per l'accertamento di Atti in frode delle proprie ragioni con riguardo a negozi posti in essere dal debitore medesimo con cittadini stranieri, pone questi ultimi nella qualità di litisconsorti necessari. Su detta domanda, pertanto, e sulle istanze di provvedimenti cautelari ad essa strumentali, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano, anche nei riguardi dei convenuti stranieri, ai sensi dell'art. 4 n. 3 cod. proc. civ., il quale si riferisce a tutti i casi di connessione di cui agli artt. 31-36 cod. proc. civ., e, quindi, a maggior ragione, all'ipotesi del litisconsorzio necessario fra convenuto italiano e convenuto straniero. (V 4541/86, mass n 447284).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)