Sez. L, Sentenza n. 5 del 02/01/2002 (Rv. 551352 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. - Presupposti relativi al rapporto causale con l'infortunio subito dal lavoratore - Espletamento delle mansioni lavorative in situazione di "stress" - Idoneità a configurare la responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie relativa ad incidente stradale occorso a lavoratore in trasferta autorizzato all'uso di autoveicolo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Ai fini della individuazione di un rapporto causale fra la condotta del datore di lavoro e l'infortunio lavorativo, necessario a configurare la responsabilità del primo ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., assumono rilevanza non soltanto gli eventi che costituiscono una conseguenza necessitata della condotta datoriale, secondo un giudizio prognostico "ex ante", ma anche tutti gli eventi possibili, rispetto ai quali la condotta medesima si ponga con un nesso di causalità adeguata; pertanto, anche una condizione lavorativa stressante può costituire fonte di responsabilità per il datore di lavoro, sempre che sia provata la sussistenza di un rapporto di causalità fra tale condizione e l'infortunio subito dal lavoratore (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso "a priori", respingendo le relative richieste di prova, la configurabilità di un nesso causale fra le condizioni di "stress" di un lavoratore in trasferta autorizzato all'uso di autoveicolo e l'incidente stradale occorso allo stesso lavoratore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)