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Sez. L, Sentenza n. 1687 del 17/02/1998 (Rv. 512724 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'uso delle misure di protezione da parte del dipendente - Sussistenza - Omissione - Responsabilità - Concorso di colpa del dipendente - Esonero da responsabilità per il datore di lavoro - Esclusione - Limiti - Abnormità dell'azione del dipendente - Contratto di formazione e lavoro - Maggiore intensità dell'obbligo di vigilanza gravante sul datore di lavoro - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512724-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore non solo quando ometta di adottare le idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non assumendo alcun valore esimente per l'imprenditore l'eventuale concorso di colpa del lavoratore e potendo configurarsi un esonero da responsabilità per il datore di lavoro solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e della assoluta inopinabilità, da valutarsi anche in relazione al livello di esperienza dello stesso dipendente; sotto tale ultimo profilo, il suddetto dovere di vigilanza gravante sul datore di lavoro assume più intense connotazioni allorché il destinatario sia un lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, atteso che tale contratto si caratterizza per una funzione sociale attribuita al datore di lavoro, rispetto al quale si realizza una sorta di affidamento del giovane esordiente nel mondo del lavoro. (Nella specie un giovane assunto con contratto di formazione e lavoro, dopo tre giorni dall'assunzione si era infortunato alla mano manovrando una saldatrice; la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso ogni responsabilità del datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)