Sez. L, Sentenza n. 5011 del 27/04/1992 (Rv. 477002 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di manodopera) | Interposizione fittizia nel rapporto e nelle prestazioni di lavoro - Configurabilità tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo economico funzionale - Condizione - Intensità del collegamento economico tra le varie società - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di manodopera)
Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno della autonomia delle singole società, dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a far capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le diverse imprese. In relazione a tale collegamento tra imprese, un'interposizione fittizia nel rapporto e nelle prestazioni di lavoro (ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960) è configurabile quando la società capogruppo utilizzi le prestazioni lavorative di personale solo formalmente dipendente da società collegate o da essa controllate; ai fini dell'accertamento degli estremi di tale fattispecie non rilevano peraltro gli elementi che denotano l'intensità del collegamento economico tra le varie società, essendo invece necessario verificare che solo la società capogruppo abbia esercitato in concreto i poteri di gestione del rapporto, determinandone la costituzione, le modifiche e la cessazione, organizzando la prestazione per il perseguimento di fini specificamente propri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2359, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)