Sez. 2, Sentenza n. 710 del 17/03/1970 (Rv. 345941 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - UTILITA - NOZIONE - MAGGIORE AMENITA, ABITABILITA E COMODITA DI UN FONDO - INCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - UTILITA - NOZIONE - MAGGIORE AMENITA, ABITABILITA E COMODITA DI UN FONDO - INCLUSIONE.*
Il concetto di utilitas della servitu e talmente ampio da comprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalita con la destinazione del fondo dominante e si immedesima obiettivamente nel godimento di questo. In tal modo, puo essere soddisfatto ogni bisogno del fondo dominante, assicurandogli una maggiore amenita, abitabilita, comodita, o anche evitando rumori o esalazioni od anche costruzioni od esercizi che abbiano una destinazione spiacevole o fastidiosa. (Conf 646-64 V 3242-69, massima n 343253 2103-69, massima n 341386 2548-67, massima n 329892).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1028
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)