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Sez. 1, Sentenza n. 10600 del 19/05/2005 (Rv. 580906 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Sentenza costitutiva - Effetti della pronuncia - Retroattività al momento della domanda - Esclusione - Effetti - "Ex nunc", con il passaggio in giudicato - Configurabilità - Trascrizione della domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre - Portata e significato - Conseguenze - Impossibilità sopravvenuta dell'oggetto, impeditiva dell'accoglimento della domanda di trasferimento coattivo - Momento di rilevanza - Pronuncia da parte del giudice, non della domanda - Fattispecie in tema di preliminare di vendita di quote di s.r.l. e di azzeramento del capitale sociale nelle more del processo promosso per ottenere la sentenza costitutiva.
Stato
decisa il 2005-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580906-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Al principio di ordine generale secondo cui tutte le pronunce giudiziali retroagiscono normalmente al momento della domanda, fanno eccezione le pronunce costitutive che tengono luogo dell'obbligo di concludere un contratto, le quali, essendo fonte autonoma di rapporti giuridici, dispiegano necessariamente i loro effetti solo dal momento del loro passaggio in giudicato; nè un argomento in senso contrario può trarsi dalla norma (art. 2652, numero 2, cod. civ.) sulla trascrizione delle domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, in quanto la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda ha l'unica funzione di risolvere il conflitto tra l'attore e tutti gli aventi causa dal convenuto che abbiano effettuato trascrizioni o iscrizioni nei suoi confronti dopo la trascrizione della domanda, ma non vale ad anticipare gli effetti della sentenza costitutiva nei rapporti tra le parti al momento della proposizione della domanda di esecuzione specifica. Da tanto deriva che, in fattispecie di contratto preliminare di vendita di quote di una società a responsabilità limitata al valore nominale avente ad oggetto la frazione del capitale sociale appartenente al socio promittente venditore, l'impossibilità sopravvenuta dell'oggetto, impeditiva dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica (nella specie, per riduzione del capitale sociale e suo successivo azzeramento preordinato ad un aumento di capitale, con conseguente annullamento del valore nominale delle quote delle quali il promittente venditore aveva chiesto il trasferimento coattivo), va valutata avendo a riferimento il momento, non già della domanda, bensì della pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)