diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7553 del 13/08/1996 (Rv. 499213 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI | Sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. civ. - Trascrizione della domanda - Effetti - Inefficacia rispetto ai terzi delle trascrizioni o iscrizioni sulla cosa eseguite successivamente - Azione del terzo contro chi ha trascritto per primo - Mancanza di titolo del terzo - Limiti.
Stato
decisa il 1996-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499213-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI

La sentenza costitutiva che, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di vendita, una volta trascritta, retroagisce rispetto ai terzi alla data della trascrizione della relativa domanda, effettuata a norma dell'art. 2652 n. 2 cod. civ., con la conseguenza che tutte le trascrizioni o iscrizioni sulla cosa contesa eseguite dopo la trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ. sono inefficaci nei confronti dell'autore di quest'ultima. Pertanto, il terzo che non lamenti in suo danno la commissione di un atto illecito non ha titolo per agire giudizialmente contro chi ha trascritto per primo, non avendo titolo per opporsi (art. 2909 cod. civ.) alle sentenze che hanno determinato la cosa giudicata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)