Sez. 2, Sentenza n. 5029 del 21/07/1983 (Rv. 429898 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD PROBATIONEM" - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - LIMITI LEGALI ALLA PROVA DI UN CONTRATTO - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD PROBATIONEM" - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - LIMITI LEGALI ALLA PROVA DI UN CONTRATTO - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI.*
I limiti legali alla prova di un contratto, per cui sia richiesta la Forma scritta, ad substantiam o ad probationem, così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione, come nell'ipotesi che la convenzione, di cui si affermi l'esistenza, sia stata stipulata non tra le parti in causa, ma tra una soltanto di esse ed un terzo. (V 575/82, mass n 418309; (V 363/82, mass n 418060; (V 2678/80, mass n 406452; (V 4398/79, mass n 400937; (V 3684/79, mass n 400103).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)