Sez. 2, Sentenza n. 2678 del 23/04/1980 (Rv. 406452 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI - DEDUZIONE DEL CONTRATTO COME MERO FATTO STORICO - DIVIETO - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI - DEDUZIONE DEL CONTRATTO COME MERO FATTO STORICO - DIVIETO - ESCLUSIONE.*
I limiti di valore per l'ammissione della prova testimoniale di un contratto previsti dall'art 2721 cod civ operano quando il contratto venga dedotto come fonte di reciproche obbligazioni tra i contendenti e non sono, invece, applicabili con riguardo alla prova di una convenzione intervenuta tra una delle parti ed un terzo, che venga fatta valere, nei confronti dell'altra parte, come mero fatto storico. (Conf 3900/77, mass n 387592; (Conf 2257/74, mass n 370617).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)